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Pensione di reversibillità: concorso tra ex coniuge e coniuge superstite

La COrte di Cassazione, con provvedimento dell'11.11.2011 n. 23670, ha stabilito che nel computo della pensione di reversibilità ai coniugi superstiti deve essere computato anche il tempo della convivenza prematrimoniale. Anche nel caso in cui vi sia un concorso tra il coniuge divorziato e quello superstite (entrambi con requisiti per la relativa pensione) la ripartizione della pensione di reversibilità deve essere effettuata in base al criterio della durata dei rispettivi matrimoni, ma si renderà necessaria anche la valutazione degli anni di convivenza ponderando, quindi, anche ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità.Tali elementi sono da individuare nell’ambito dell’articolo 5 della Legge 898/1970 in relazione alle peculiarità del caso concreto, compresa, dunque, la durata delle convivenze prematrimoniali.