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Adozione: non sono ammesse riserve su etnia e tare genetiche

La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza 28 dicembre 2011, n. 29424, conferma, coerentemente con quanto disposto dalla legge 184/1983, la facoltà del giudice di valutare la concreta capacità della coppia di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. In tal caso, quindi, l'accesso alle procedure dirette ad ottenere un'adozione internazionale sono subordinate alla totale assenza, da parte degli adottanti, di riserve sull'etnia del bambino o sul timore di tare genetiche in capo a quest'ultimo.