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La disoccupazione non giustifica l'assegno di mantenimento

La Cassazione, con provvedimento n. 28870 del 9-27.12.2011, stabilisce che, in tema di assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione; si rende infatti necessario verificare, tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro.
Il provvedimento ha particolare rilevanza poiché, nello stesso giorno, la Cassazione ha stabilito altresì che l’ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio anche se lavora e percepisce un reddito proprio. Opportuno precisare, tuttavia, che i due casi sono basati su presupposti diversi.