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Criteri di assegnazione della casa familiare

Con la pronuncia n. 14348/2012 la Suprema Corte basa la decisione sul principio che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (art. 155-quater c.c., comma 1, primo periodo, c.c.)”. Infatti, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorchè essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica.
L'assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155quater c.c., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e s'articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.