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Infedeltà coniugale e prova indiretta

La Corte di Cassazione, con provvedimento del 6 novembre 2012, n. 19114, ha precisato che, nel giudizio di separazione e divorzio, possono essere sentiti come testi familiari e parenti delle parti la cui attendibilità andrà successivamente valutata sia con riguardo alla deposizione, sia con riguardo agli episodi riferiti. Inoltre il giudice di merito non è obbligato ad accettare integralmente la deposizione di un teste, ben potendo scinderla e accettarla soltanto per quella parte che meglio si armonizza con le altre risultanze di causa.
Si tratta quindi di prove indiziarie, ma la giurisprudenza di legittimità ha precisato che possono divenire valido elemento di prova quando siano suffragate da altre circostanze, oggettive e soggettive, o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a rafforzarne la credibilità (Cass. Civ. 19 maggio 2006, n. 11844 e Cass. Civ. 8 febbraio 2006, n. 28159). Il giudice potrà basare la propria decisione anche su presunzioni purchè siano gravi, precise e concordanti.