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Non impugnabile in Cassazione il provvedimento che dispone la decadenza della potestà genitoriale

Cassazione civile, sent. n. 15341 del 13.09.2012. Non è possibile ricorrere in Cassazione contro il provvedimento che statuisce sulla decadenza della potestà genitoriale. Invero, la competenza ad emanare questo tipo di provvedimento è attribuita al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., e la domanda può essere proposta dall’altro genitore, dai parenti e dal P.M. Il giudizio si svolge nelle forme del rito camerale di cui agli art. 737 e ss c.p.c. e si conclude con un decreto motivato. La sentenza n. 15341/12 affronta ancora una volta il tema della ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., dei provvedimenti che non hanno la forma di sentenza.  Il decreto motivato non può assumere il valore di giudicato ed ottenere la stabilità propria di una sentenza. Ciò, non solo perché espressamente dichiarato dal giudice dell’appello, ma perché questo tipo di provvedimento è privo del requisito della decisorietà, ossia non è idoneo a risolvere una controversia su diritti soggettivi o status, perché revocabile e modificabile in ogni momento, per motivi originari e sopravvenuti.