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Nullo il matrimonio riparatore

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 30 marzo 2012, n. 5175, ha precisato che se il matrimonio è celebrato per "riparare" al concepimento non voluto del figlio, e la riserva mentale del coniuge è conosciuta anche dall'altro, è legittima la nullità del vincolo.