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Alterazione dello stato civile nella formazione dell'atto di nascita e perdita della potestà genitoriale

La Consulta, con la sentenza 23 febbraio 2012, n. 31 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 569 del codice penale, limitatamente alla parte ove il legislatore penale ha statuito che, quando il genitore sia condannato per il reato di alterazione dello stato civile nella formazione dell’atto di nascita, di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice penale, derivi, automaticamente, la perdita della potestà genitoriale.
La Corte afferma infatti che l’automatica perdita di potestà impedisce al giudice di valutare l’interesse del soggetto minorenne, adempimento che emerge in tutta la cultura giuridica sia di carattere interno che internazionale: “[…] in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente”.