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Non trascrivibile l'atto di matrimonio contratto all'estero da coppia omosessuale

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2012, n. 4184 ha stabilito che l'atto di matrimonio contratto, dalla coppia omosessuale, all'estero, non è trascrivibile, stante la non idoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano.
Occorre precisare, tuttavia, che l'intrascrivibilità di tale atto non dipende dalla sua contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 396 del 2000, ma dalla ragione della sua non riconoscibilità come atto di matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano.