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L'intollerabilità della convivenza non deve necessariamente far riferimento al comportamento dell'altro coniuge

Corte di Cassazione, 3 febbraio 2012 n. 2274

Anche se il presupposto per dichiarare la separazione giudiziale è costituito dalla intollerabilità della convivenza non è detto che chi chiede la separazione debba necessariamente fare riferimento al comportamento dell'altro coniuge ben potendo riferire dette intollerabilità a fatti a se stesso addebitabili, come il tradimento. Sta di fatto che il matrimonio finisce anche quando uno solo dei coniugi si disaffeziona al di là della violazione dei doveri coniugali dato che non tutte le violazioni sono la causa della fine delle nozze. La disponibilità unilaterale di una parte a sopportare tale situazione non può valere ad impedire la sussistenza della intollerabilità della convivenza tra i coniugi, che costituisce il presupposto della pronuncia di separazione giudiziale, intollerabilità strettamente collegata all'esistenza di una nuova famiglia.