Diritto di famiglia.

Invaliditŕ  del matrimonio.

Trattandosi di un negozio giuridico, anche per il matrimonio sono previste delle cause di invalidità. Una prima categoria tiene conto della mancanza di una delle condizioni richieste dalle disposizioni normative per la celebrazione del matrimonio stesso riferendosi dunque all’età, alla capacità, alla libertà di stato, ai vincoli di parentela, al delitto. In tal caso, la conseguenza che ne deriva è un’ipotesi di invalidità regolamentata dagli artt. 117, 119 e 120 del c.c.

Una seconda categoria attiene i vizi del consenso. Difatti, come per i contratti, i vizi che attengono la volontà del soggetto rilevano quali cause di annullamento dell’atto stesso. Perchè si possa perfezionare il negozio si richiede la formazione di un consenso libero e consapevole, garantendo così la possibilità per lo sposo di tutelarsi in caso di consenso estorto con violenza, condizionato dal timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo stesso o, comunque, nel caso in cui il consenso sia stato dato per effetto di errore. Si ricordano quindi: la violenza, il timore, l’errore. Esistono altresì delle ipotesi da alcuni definite “anomale”. Nel caso in cui gli sposi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio, allora sarà possibile impugnare l’atto per simulazione. Presupposto fondamentale, perché possa trattarsi di simulazione, sarà l’esplicita ed antecedente pattuizione tra i nubendi indirizzata a non adempiere agli obblighi ed a non esercitare i diritti che scaturiscono dall’atto di matrimonio. Infine annoveriamo, per ragioni di completezza, il matrimonio putativo. Il matrimonio, pur risultando viziato per una delle cause sopra menzionate, risulta celebrato in buona fede da almeno uno dei coniugi che lo considerava valido al momento della celebrazione. In tal caso, il principio seguito dal legislatore si fonda proprio sull’intento di garantire una tutela al soggetto che in buona fede era ignaro dell’invalidità dell’atto, affidatosi circa la presenza di tutti i requisiti che garantivano la validità del matrimonio. La particolarità è data dal fatto che taluni effetti del matrimonio permangono nonostante l’invalidità dell’atto: diritti successori (purché la sentenza intervenga in un momento successivo alla morte); possibilità di porre a carico di uno dei coniugi il mantenimento dell’altro per tre anni; indennità a favore del coniuge in buona fede; obbligo di alimenti a carico del coniuge in mala fede. Con riguardo alla prole poi, gli effetti del matrimonio si producono, senza limiti di tempo, per i figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, con la conseguenza che gli stessi acquistano comunque lo status di figli legittimi (figli naturali se l’invalidità dipende da bigamia o incesto).

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