Diritto di famiglia.

Gli impedimenti al matrimonio

Il codice civile disciplina il matrimonio civile (artt. 84 e ss. c.c.) indicando le condizioni necessarie affinché si possa perfezionare il negozio. Il mancato rispetto delle condizioni indicate è, di regola, motivo di invalidità.

Innanzitutto è necessario che i nubendi siano in possesso di determinati requisiti legali. La dottrina, in particolare, distingue tre categorie di requisiti: 1) quelli necessari per l’esistenza giuridica dell’atto; 2) quelli indicati come condizione di validità del matrimonio, impedimenti dirimenti; 3) i requisiti che condizionano la validità del matrimonio, impedimenti impedienti. Entriamo per un attimo nel dettaglio. La presenza di impedimenti dirimenti - come l’esistenza di vincoli di parentela o affinità tra i coniugi, impedimentum criminis – conduce, quale conseguenza, alla invalidità del matrimonio; la possibilità invece che vi siano degli impedimenti impedienti – come il divieto temporaneo di nuove nozze – comporta piuttosto l’irrogazione di una sanzione. Si distinguono poi impedimenti che possono essere rimossi a mezzo di autorizzazione giudiziale. Si ricordano quindi: età minore, interdizione per infermità di mente, mancanza di stato libero, parentela, affinità, adozione e filiazione, il delitto, il divieto temporaneo di nuove nozze.

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