Diritto di famiglia.

Filiazione, stato e rapporto.

Lo stato di figlio e quello di genitore sorgono al momento della nascita di un nuovo individuo; in ragione della nascita si ricollegano poi effetti personali e patrimoniali.

Ma la filiazione comprende in sé anche un diverso concetto, vale a dire quello di rapporto intercorrente tra genitore e figlio, allo stesso momento complesso di diritti e doveri materiali e morali. All’art. 30 Cost. si stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. La nascita di un soggetto da genitori che siano legalmente sposati comporta l’acquisto automatico della qualità di figlio legittimo. Padre del bambino concepito in costanza di matrimonio è il marito della madre; chiariamo innanzitutto un dato: per concepito in costanza di matrimonio intendiamo il bimbo nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dal suo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili, ovvero dalla pronuncia della separazione giudiziale, dall’omologazione di quella consensuale o dalla comparizione in giudizio dei coniugi laddove siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more di uno dei giudizi indicati. Con l’atto di nascita si prova lo stato di figlio legittimo; nel caso in cui non sia possibile avvalersi dell’atto, allora la prova potrà essere fornita dal continuo possesso di stato di figlio legittimo, cioè in base alla esistenza di una serie di elementi che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere: tali elementi saranno quindi il nomen – aver portato il cognome del presunto genitore -, il tractatus – essere stato trattato come figlio nel rispetto dei principi già più volte enunciati -, la fama – essere stato considerato figlio sia dalla famiglia sia nei rapporti sociali. È figlio naturale invece colui che nasce da genitori non sposati tra di loro. Oggi la legge ha profondamente mutato prospettiva: oramai alla filiazione naturale è stata essenzialmente data la medesima dignità di cui gode la filiazione legittima con la sostanziale equiparazione delle due categorie di figli. Indipendentemente dalla natura della filiazione, il figlio riceve e gode della piena tutela giuridica nei confronti del genitore, configurando così un rapporto di filiazione che possiamo definire omogeneo, indipendentemente dal vincolo matrimoniale tra i genitori. Il riconoscimento è l’atto a mezzo del quale una persona dichiara di essere genitore naturale di un soggetto; ne scaturisce, conseguentemente, l’effetto di costituire per il figlio lo status di figlio naturale, con le conseguenze che ne discendono. Non sono riconoscibili i figli incestuosi, tranne in caso di buona fede dei genitori o di uno di essi.
Si rende tuttavia opportuno precisare che, con la recente Legge n. 219 del 10.12.2012, il legislatore ha inteso equiparare i figli naturali ai legittimi.
In particolare, il provvedimento modifica il codice civile e le disposizioni per l'attuazione al codice civile nei seguenti punti:

  1. Art. 74 c.c.: La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
  2. Art. 251 c.c.: Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato del tribunale per i minorenni.
  3. Art. 276 c.c.: La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
  4. Art. 315 c.c.: Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
  5. Art. 315 bis c.c.: Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmentedai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
  6. Competenza del Tribunale per i Minorenni. Art. 38 Disp. att. c.c.: Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'art. 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile.
  7. Art. 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi. 

 

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