Diritto di famiglia.

I figli incestuosi.

Sono considerati figli incestuosi gli individui nati dall’unione di parenti, anche naturali, in linea retta all’infinito ed in linea collaterale nel secondo grado, nonché gli individui nati da genitori affini in linea retta.

Quando i genitori ignorano il legame sussistente al momento del concepimento è consentito loro il riconoscimento, nonché quando è stato dichiarato nullo il matrimonio da cui scaturiva l’affinità. Tuttavia si renderà necessaria l’autorizzazione del giudice il quale dovrà necessariamente valutare l’interesse del figlio ed il bisogno di evitargli pregiudizi. Nonostante sussista il divieto di riconoscimento, non restano pregiudicati gli effetti patrimoniali della filiazione; invero, se trattasi di figlio minorenne, ha la possibilità di agire per tutelare il diritto al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione; se maggiorenne, ed in stato di bisogno, potrà richiedere gli alimenti.

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