Diritto di famiglia.

La procreazione artificiale.

Per chi purtroppo soffre della grave problematica della sterilità è ammessa la possibilità di affidarsi ai risultati della ricerca e del progresso che consentono oggi di venire in aiuto di chi nutre il desiderio di maternità o paternità.

La normativa messa a punto dal legislatore è stata più volte criticata, rendendosi tuttavia necessaria per disciplinare un rapporto di filiazione e per assicurare la migliore tutela possibile per i nascituri. La procreazione artificiale può riguardare il momento della inseminazione o anche quello della fecondazione. Per quanto attiene l’inseminazione, che consiste nella introduzione del seme maschile nelle corpo della donna attraverso tecniche diverse da quelle tradizionali, distinguiamo:

1) inseminazione omologa, per la quale sono utilizzati il seme del marito o del compagno della convivente;

2) inseminazione eterologa, nel qual caso verrà utilizzato il seme di un terzo donatore estraneo alla coppia.

Per ciò che attiene invece la fecondazione, distinguiamo, nella fase di fusione dei gamenti, tra: fecondazione corporea, che presume l’applicazione delle tecniche già descritte, e fecondazione extracorporea, o in vitro, per la quale la fusione dei gameti avviene al di fuori del corpo della donna con una successiva introduzione dell’embrione nell’utero materno. Con la necessità di precisare e regolamentare le tecniche esposte, il Parlamento ha approvato la L. n. 40 del 19.02.2004 con l’obiettivo di permettere l’accesso alle menzionate tipologie di fecondazione artificiale, ma nel rispetto di tecniche ben definite. E ciò anche al fine di evitare un inappropriato sfruttamento di tali metodologie. Tra le questioni di maggior rilievo rammentiamo: il divieto di fecondazione eterologa (sono previste in tal caso sanzioni a carico di chiunque utilizzi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente). L’ordinamento ha tuttavia considerato la possibilità che la coppia si rivolga ugualmente a strutture, evidentemente straniere, per sottoporsi alla fecondazione eterologa, adottando un’apposita normativa; viene previsto, inoltre, il consenso informato della coppia che dovrà essere resa edotta di tutte le possibili problematiche ed effetti collaterali che potrebbero derivare dall’applicazione di tecniche comunque invasive; altri punti trattati dalla legge n.40/04 attengono il divieto della clonazione umana, il divieto di sperimentazione sugli embrioni, così come è previsto il divieto di congelamento degli embrioni. Proprio in ragione delle disposizioni contenute nel provvedimento già richiamato, il Ministero dalla salute, con decreto del 2004, ha indicato poi le linee guida inerenti le procedure e le tecniche di procreazione assistita, destinate ad un costante aggiornamento in considerazione della evoluzione tecnico-scientifica.

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