
Diritto di famiglia.
Gli alimenti.
Si tratta di prestazioni a contenuto patrimoniale riconosciute a chi non è in grado di provvedere al proprio mantenimento per soddisfare le proprie esigenze fondamentali di vita.
La prestazione può essere volontaria, in ragione di un’obbligazione scaturente da un contratto o da un testamento, oppure legale, poiché prevista dalla legge per determinate categorie di soggetti ed in funzione di alcuni presupposti:
1) Lo stato di bisogno del soggetto;
2) Il legame di parentela;
3) La disponibilità economica dell’alimentante.
I soggetti tenuti agli alimenti sono coloro i quali risultano legati da parentela ed il donatario, obbligato con precedenza su tutti gli altri, ma nei limiti dell’entità della donazione.
Dunque le categorie sono:
a) Il donatario;
b) Il coniuge, quando sia venuto meno l’obbligo di mantenimento, ma sussista lo stato di bisogno;
c) I figli e, in loro assenza, i discendenti prossimi;
d) I genitori e, in loro assenza, gli ascendenti;
e) Gli adottanti, che adempiono con precedenza rispetto ai genitori dell’adottato (adozione civile);
f) I generi e le nuore;
g) Il suocero e la suocera;
h) I fratelli e le sorelle germani o, in seconda istanza, unilaterali.