Diritto di famiglia.

Gli alimenti.

Si tratta di prestazioni a contenuto patrimoniale riconosciute a chi non è in grado di provvedere al proprio mantenimento per soddisfare le proprie esigenze fondamentali di vita.

La prestazione può essere volontaria, in ragione di un’obbligazione scaturente da un contratto o da un testamento, oppure legale, poiché prevista dalla legge per determinate categorie di soggetti ed in funzione di alcuni presupposti:

1) Lo stato di bisogno del soggetto;

2) Il legame di parentela;

3) La disponibilità economica dell’alimentante.

I soggetti tenuti agli alimenti sono coloro i quali risultano legati da parentela ed il donatario, obbligato con precedenza su tutti gli altri, ma nei limiti dell’entità della donazione.

Dunque le categorie sono:

a) Il donatario;

b) Il coniuge, quando sia venuto meno l’obbligo di mantenimento, ma sussista lo stato di bisogno;

c) I figli e, in loro assenza, i discendenti prossimi;

d) I genitori e, in loro assenza, gli ascendenti;

e) Gli adottanti, che adempiono con precedenza rispetto ai genitori dell’adottato (adozione civile);

f) I generi e le nuore;

g) Il suocero e la suocera;

h) I fratelli e le sorelle germani o, in seconda istanza, unilaterali.

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