Diritto di famiglia.

La famiglia

Possiamo ormai individuare diversi “modelli familiari”, variamente definiti ed anche giuridicamente tutelati. Chiaramente si parte dal cd. modello tradizionale della famiglia, fondato sul matrimonio e composto dai membri della coppia, con eventuali figli (famiglia nucleare), al quale affianchiamo la cd. famiglia allargata che ricomprende anche parenti ed affini; passiamo poi alla famiglia di fatto, composta da due partners semplicemente conviventi e, eventualmente, dai figli naturali; altro modello, vagamente diffuso, è quello della famiglia ricomposta dove i partners – coniugati o conviventi di fatto – coabitano assieme ai figli nati da precedenti relazioni; infine, citiamo la famiglia monoparentale di cui fanno parte l’unico genitore convivente con i figli.

Al di là della diversità “strutturale” di tali modelli, non è possibile tacere sulla natura della famiglia quale istituzione sociale universalmente riconosciuta. La famiglia, composta da un insieme di persone legate da vincoli di affetto e solidarietà, chiaramente rappresenta la soluzione alla naturale esigenza di aggregazione propria di ciascun essere umano. Altro non è, quindi, se non una formazione sociale in cui nasce, si sviluppa e si svolge la personalità dell’uomo, oggi comunque opportunamente regolamentata dal diritto, che la Costituzione riconosce come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.), garantendone i diritti. Attualmente il termine famiglia non individua un’entità separata, piuttosto una varietà di relazioni la cui natura fonda sulla sussistenza di vincoli di vario genere: sicuramente biologici (filiazione legittima o naturale, parentela), meramente biologici (filiazione non riconosciuta o non riconoscibile), senza escludere naturalmente quelli giuridici (matrimonio, affinità, adozione). Il legislatore, nella necessità di adeguarsi a nuovi costumi sociali, non trascura poi i cd. rapporti di fatto (convivenza fuori dal matrimonio o relazioni inerenti la famiglia ricomposta) che godono di varia tutela e possono essere ricompresi nella tipologia di relazioni familiari giuridicamente rilevanti. Anche se bisogna ammettere che rispetto a tali modelli molti ritengono che la normativa presente sia ancora insufficiente e/o inadeguata. Dal punto di vista giuridico, non è possibile individuare un concetto di famiglia che permetta di indicare con assoluta precisione i suoi componenti. Certamente è possibile discorrere di una nozione più ampia che tiene conto di tutti coloro i quali sono legati da vincolo di coniugio, parentela o da altro rapporto riconosciuto, ma anche di una nozione, non altrettanto ampia, che ricomprende solo i soggetti legati da un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta. Potremo quindi indicare il diritto di famiglia come quell’insieme di norme che mirano a regolare i vari rapporti familiari sia sotto il profilo personale che patrimoniale.

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