Diritto di famiglia.

La riconciliazione.

Gli effetti della separazione possono cessare. I coniugi si potranno avvalere di una dichiarazione espressa o di un comportamento, non equivoco, che risulti incompatibile con lo stato di separazione.

Ci si riferisce dunque al caso in cui venga ripristinata la vita coniugale mediante la ripresa dei rapporti materiali e spirituali. Presupposto fondamentale è l’intenzione di porre fine allo stato di separazione, con conseguente abbandono della domanda di separazione già proposta e cessazione degli effetti della separazione pronunciata o omologata dal Tribunale.

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